Art. 41.
(Permessi di risocializzazione).

      1. Ai detenuti che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8

 

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e che non risultano di attuale e particolare pericolosità, il magistrato di sorveglianza, acquisite le valutazioni del gruppo di osservazione e trattamento, o, in mancanza, del direttore dell'istituto, può concedere permessi di risocializzazione, di durata non superiore ogni volta a quindici giorni e, nel corso dell'anno, a quarantacinque giorni complessivi, per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Di regola, la durata complessiva dei permessi nel corso dell'anno deve essere conforme al limite indicato.
      2. Per i detenuti minori di età la durata dei permessi di risocializzazione non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
      3. L'esperienza dei permessi di risocializzazione è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e dagli assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
      4. La concessione dei permessi è ammessa:

          a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

          b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

          c) nei casi di cui alla lettera b), nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 79, dopo l'espiazione di metà della pena e, comunque, di almeno dieci anni; si applica la disposizione della lettera b) per i condannati per delitti compresi nel comma 1 dell'articolo 79, commessi prima del 13 maggio 1991;

          d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

      5. Nei confronti dei soggetti che hanno riportato condanna o hanno assunto la

 

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qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena detentiva in carcere, punibile con una pena minima edittale superiore ad un anno, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto ascritto.
      6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al comma 1 dell'articolo 39; si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dello stesso articolo.
      7. Il provvedimento relativo ai permessi di risocializzazione è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 40.
      8. La condotta dei detenuti si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle attività lavorative o culturali.
      9. Ai detenuti che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre i permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi.
      10. Nel caso di imminente pericolo di vita o di decesso di un familiare o di un convivente e, comunque, quando ricorrano motivi di particolare rilevanza, concernenti i rapporti familiari o la necessità di interventi sanitari particolari, che richiedono la presenza del condannato fuori dallo Stato, il permesso può essere concesso, limitatamente all'ambito dell'Unione europea. Della fruizione di tali permessi è data notizia alla autorità di polizia del luogo in cui il permesso si svolge e alla quale l'interessato deve presentarsi.
      11. Quando la direzione dell'istituto, su parere del gruppo di osservazione e trattamento, ne ravvisa la esigenza per il completamento delle attività trattamentali intraprese, può proporre al magistrato di sorveglianza la concessione di permessi di risocializzazione nell'ambito di altri Paesi dell'Unione europea a condannati che abbiano
 

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già fruito positivamente di permessi premio. Tali permessi possono essere concessi congiuntamente a più condannati, sempre precedenti fruitori di permessi premio, con particolare riferimento alla effettuazione di scambi culturali con altri Paesi dell'Unione europea. In tali casi, i detenuti possono essere accompagnati dagli operatori, anche non dipendenti dalla amministrazione penitenziaria, che hanno seguito le attività trattamentali, in relazione alle quali i permessi vengono concessi. Della fruizione è data notizia alla autorità di polizia del luogo in cui i permessi si attuano.